Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi 1 * Senato della Repubblica
1ª) Attesa la peculiare natura della Chiesa e dell’ordinamento canonico, è apparsa conveniente l’esistenza d’un organismo permanente (al tempo stesso tecnico e pastorale) atto ad aiutare il Legislatore supremo nell’interpretazione autentica delle leggi, sia che si tratti d’interpretazione dichiarativa, sia che si tratti di quella a carattere costitutivo (esplicativa, restrittiva o estensiva)[7]. Quello invece che ora ci sembra opportuno ricordare è che, nel diritto canonico, l’interpretazione autentica generale, o per modum legis, affidata al Consiglio Pontificio, è da distinguersi dalla chiamata interpretazione singolare o particolare «per modum sententiae iudicialis aut actus administrativi» (can. 16, § 3), che riguarda ed obbliga soltanto le persone e i casi per i quali viene data rispettivamente dai competenti tribunali od autorità amministrative. È vero che, contrariamente ai legislatori «infra auctoritatem supremam», il Romano Pontefice può delegare la sua potestà legislativa, ma ordinariamente non lo fa. https://anotepad.com/notes/e25ggikw La pubblicazione “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi”, qui disponibile in formato pdf, raccoglie i testi citati come supporto per il lavoro parlamentare. Per quanto riguarda gli “organismi episcopali” delle Chiese Orientali cattoliche, il Consiglio è a disposizione del Romano Pontefice in ordine a quanto previsto per la legislazione particolare delle singole Chiese sui iuris e per i Conventus Hierarcharum di cui al can. [24] Il CIC 17, can. 17 § 2 richiedeva la promulgazione delle sole risposte a carattere costitutivo (estensive, restrittive ed esplicative), in quanto inducevano una normativa nuova. La relativa Commissione Interprete ne pubblicò 219 (l’ultima nel 1952).
Flessibilità della normativa
Il Consiglio ha anche esaminato, in vista della relativa “recognitio” a norma del can. 451 CIC, 110 Statuti di Conferenze episcopali. H) riguardo a quest’ultimo criterio, va però rilevato a scanso di equivoci che la “mens legislatoris” non è da identificare sempre con la “mens consultorum” e neppure con la «mens Patrum Commissionis» che, nel processo di elaborazione degli schemi o progetti legislativi dei due Codici – CIC e CCEO – appare nei verbali dei Gruppi di studio o delle Plenarie pubblicati rispettivamente su “Communicationes” o su “Nuntia”. Certamente le opinioni maggioritarie che appaiono discusse e votate in queste riunioni hanno un grande valore, specie quando il testo del progetto o schema non è stato poi modificato in seguito all’ultimo esame fatto personalmente dal Santo Padre o alla Sua presenza, ma la “mens https://www.tisl.it/ legislatoris” può anche apparire da altri atti magisteriali o legislativi connessi al concreto testo canonico da interpretare. Le regole e raccomandazioni contenute nella circolare si integrano https://www.aite.it/ con «le indicazioni sull'istruttoria legislativa in commissione» presenti nelle circolari dei Presidenti delle Camere del gennaio 1997. [39] Infatti, ogni potestà legislativa nella Chiesa «exercenda est modo iure praescripto» (CIC can. 135, § 2), e per quanto riguarda le Conferenze episcopali la legge universale ha stabilito delle norme sia sulle materie che possono o debbono essere oggetto di tale legislazione particolare, sia sulle condizioni ad validitatem (CIC can. 455, §§ 1-2). Questa peculiare forma d’interpretazione autentica per modum legis, che non trova adeguato riscontro negli ordinamenti civili, non soltanto ha fondamento in una tradizione millenaria che affonda le sue radici nel diritto romano, ma poggia su solide ragioni dottrinali riguardanti la nozione stessa della legge canonica e della potestà ecclesiastica[13]. [44] Questo criterio generale chiude in certo modo la lunga discussione tra i canonisti circa la potestà legislativa o meno delle Congregazioni della Curia Romana.
- Il comma inserito tra l'1 e l'1-bis è denominato 1.1.
- Dall’entrata in vigore della Cost.
- In primo luogo, perché il Consiglio non è un tribunale; in secondo luogo, perché la sua competenza – in mancanza di una legge costituzionale o fondamentale – non è delimitata come avviene negli Stati dalla natura delle leggi (le leggi cosiddette ordinarie) ma dalla fonte di diritto da cui emanano (i legislatori «infra supremam auctoritatem»).
Strumento normativo del Governo
Ricevuti i voti, il Segretario convoca la Consulta, inviando simultaneamente e con sufficiente anticipo la relativa documentazione. Il Pontificio Consiglio ha un Regolamento proprio, approvato dalla Segreteria di Stato. Questo Regolamento integra, come previsto dalla Cost. «Pastor Bonus»[47] il “Regolamento Generale della Curia Romana” del 1 luglio 1999, alle cui norme si rimanda in tutto ciò che riguarda l’assunzione e le attribuzioni specifiche del personale, la procedura generale del lavoro, ecc.
Direttive di tecnica legislativa
La Corte Costituzionale valuta la costituzionalità dei decreti in caso di conflitti o dubbi sulla legittimità. P.A. Bonnet, «La Codificazione canonica nel sistema delle fonti tra continuità e discontinuità», in AA.VV., Perché un codice nella Chiesa, Bologna 1984, p. 105. [collegamento] Sono invitati alla Consulta almeno sei Consultori – compresi quelli che hanno redatto i voti per le questioni in studio –, ed eventualmente anche qualche Collaboratore esterno particolarmente esperto in qualcuna delle materie da trattare. L’Officiale a ciò incaricato redigerà accurato verbale della discussione e delle conclusioni raggiunte nella Consulta. «Articolo 15 – § 1. Il Consiglio risponde in forma ufficiale ai quesiti presentati dai Dicasteri della Curia Romana, dagli Organismi episcopali, dagli Ordinari latini e dai Gerarchi orientali. Il decreto legislativo in Italia è un atto normativo del Governo che segue un iter ben definito, dalla proposta ministeriale, passando per il Consiglio dei Ministri, fino all'emanazione del Presidente della Repubblica. Questo strumento è vincolato dalla legge di delega e può essere oggetto di valutazione costituzionale. https://iridescent-raccoon-z50rg9.mystrikingly.com/blog/traduzioni-di-manuali-ecco-cosa-sapere I Testi Unici e le deleghe accessorie giocano un ruolo cruciale nella sistematizzazione e nell'aggiornamento dell'ordinamento giuridico. A) Tabelle, quadri, prospetti, elenchi, eccetera, non sono inseriti nel testo degli articoli né in allegato ad essi, ma in allegato al testo legislativo, dopo l'ultimo articolo.